Accedi all'area riservata con:
La Carta di Identità Elettronica (CIE) è il documento personale che attesta l'identità del cittadino. Dotata di microprocessore, oltre a comprovare l'identità personale, permette l'accesso ai servizi digitali della Pubblica Amministrazione.
Loading...
SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale, è il sistema di accesso che consente di utilizzare, con un'identità digitale unica, i servizi online della Pubblica Amministrazione e dei privati accreditati. Se sei già in possesso di un'identità digitale, accedi con le credenziali del tuo gestore. Se non hai ancora un'identità digitale, richiedila ad uno dei gestori.
La Carta Nazionale Sanitaria (CNS) è il documento personale che attesta l'identità del cittadino. Dotata di microprocessore, oltre a comprovare l'identità personale, permette l'accesso ai servizi digitali della Pubblica Amministrazione.
Le credenziali o la registrazione possono essere utilizzate in alternativa a SPID, CIE
Vedi tutti
16/09/2026
Notizie
16/09/2026
COMUNICAZIONE DI SERVIZIO: AVVISO MANUTENZIONE PROGRAMMATA / SERVICE ANNOUNCEMENT: SCHEDULED MAINTENANCE
16/09/2026 - Si avvisano gli utenti che i giorni 24 e 25 Ottobre 2026 potrebbe verificarsi la temporanea irraggiungibilità della piattaforma a causa di attività di aggiornamento infrastrutturali volte a migliorare le prestazioni di sistema.Ci scusiamo per il disagio.Please note that the platform may experience temporary disruptions on October 24 and 25, 2026, due to infrastructure updates designed to enhance system performance.We apologize for any inconvenience....
16/09/2026 - Si avvisano gli utenti che i giorni 24 e 25 Ottobre 2026 potrebbe verificarsi la temporanea irraggiungibilità della piattaforma a causa di attività di aggiornamento infrastrutturali volte a migliorare le prestazioni di sistema.Ci scusiamo per il disagio.Please note that the platform may experience temporary disruptions on October 24 and 25, 2026, due to infrastructure updates designed to enhance system performance.We apologize for any inconvenience....
Aggiornamenti normativi
Principio del risultato e unico concorrente: l’offerta deve essere sostenibile
IN SINTESI Il principio del risultato non obbliga la stazione appaltante ad aggiudicare una concessione all’unico concorrente rimasto in gara. Secondo il TAR Veneto (Sez. I, 08/10/2026, n. 1929), i principi del risultato, della fiducia e dell’accesso al mercato non impongono l’affidamento quando l’affidabilità economica dell’offerta non è stata adeguatamente dimostrata. La presenza di un solo concorrente non attenua la necessità di verificarne la sostenibilità: il risultato da proteggere è la corretta esecuzione concreta del servizio. L’estromissione della prima classificata non crea per la seconda un diritto automatico all’affidamento. L’offerta della seconda va comunque verificata e, se la verifica fallisce, la gara può essere dichiarata deserta. Il caso: esclusa la prima classificata, la seconda non ottiene l’affidamento Il TAR Veneto ha deciso su una procedura...
IN SINTESI Il principio del risultato non obbliga la stazione appaltante ad aggiudicare una concessione all’unico concorrente rimasto in gara. Secondo il TAR Veneto (Sez. I, 08/10/2026, n. 1929), i principi del risultato, della fiducia e dell’accesso al mercato non impongono l’affidamento quando l’affidabilità economica dell’offerta non è stata adeguatamente dimostrata. La presenza di un solo concorrente non attenua la necessità di verificarne la sostenibilità: il risultato da proteggere è la corretta esecuzione concreta del servizio. L’estromissione della prima classificata non crea per la seconda un diritto automatico all’affidamento. L’offerta della seconda va comunque verificata e, se la verifica fallisce, la gara può essere dichiarata deserta. Il caso: esclusa la prima classificata, la seconda non ottiene l’affidamento Il TAR Veneto ha deciso su una procedura...
...
IN SINTESI Con la sentenza n. 6126/2026, pubblicata il 28 luglio 2026, il Consiglio di Stato, Sezione Quinta, chiarisce che le migliorie dell’offerta tecnica sono legittime quando rendono il progetto più rispondente alle esigenze della stazione appaltante senza alterarne i caratteri essenziali. La valutazione spetta alla commissione e il giudice può censurarla solo in presenza di manifesta illogicità. Il Collegio ribadisce inoltre che indicare un “nuovo prezzo” dove il disciplinare lo vieta costituisce una dichiarazione negoziale, non un errore materiale, e giustifica l’esclusione. Il caso: gara di lavori da oltre 135 milioni di euro La procedura riguardava la costruzione di un tratto stradale con viadotti e gallerie, per un importo di oltre 135 milioni di euro, aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Il raggruppamento se...
IN SINTESI Con la sentenza n. 6126/2026, pubblicata il 28 luglio 2026, il Consiglio di Stato, Sezione Quinta, chiarisce che le migliorie dell’offerta tecnica sono legittime quando rendono il progetto più rispondente alle esigenze della stazione appaltante senza alterarne i caratteri essenziali. La valutazione spetta alla commissione e il giudice può censurarla solo in presenza di manifesta illogicità. Il Collegio ribadisce inoltre che indicare un “nuovo prezzo” dove il disciplinare lo vieta costituisce una dichiarazione negoziale, non un errore materiale, e giustifica l’esclusione. Il caso: gara di lavori da oltre 135 milioni di euro La procedura riguardava la costruzione di un tratto stradale con viadotti e gallerie, per un importo di oltre 135 milioni di euro, aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Il raggruppamento se...
Inconferibilità art. 110 Tuel: chi ha lavorato per un ufficio comunale non può...
IN SINTESI Il professionista che ha svolto attività regolate, finanziate o retribuite da un Comune non può ricevere, prima del decorso del periodo di raffreddamento, un incarico ex art. 110, c. 1 del Tuel presso lo stesso ufficio. Lo ha affermato l’ANAC nella delibera n. 371 del 2026, riferita a un professionista che aveva aggiornato il Piano Comunale di Protezione Civile e poi era stato nominato Responsabile dell’area tecnica. Se l’incarico comporta l’esercizio esclusivo di competenze di amministrazione e gestione, rientra tra gli incarichi dirigenziali esterni. In quel caso si applica l’art. 4, c. 1, lett. c) del d.lgs. 39/2013 e l’incarico è inconferibile. L’inconferibilità dell’incarico ex art. 110 Tuel dopo un’attività professionale per lo stesso ufficio L’art. 4 del d.lgs. 39/2013 impedisce di affidare incarichi diri...
IN SINTESI Il professionista che ha svolto attività regolate, finanziate o retribuite da un Comune non può ricevere, prima del decorso del periodo di raffreddamento, un incarico ex art. 110, c. 1 del Tuel presso lo stesso ufficio. Lo ha affermato l’ANAC nella delibera n. 371 del 2026, riferita a un professionista che aveva aggiornato il Piano Comunale di Protezione Civile e poi era stato nominato Responsabile dell’area tecnica. Se l’incarico comporta l’esercizio esclusivo di competenze di amministrazione e gestione, rientra tra gli incarichi dirigenziali esterni. In quel caso si applica l’art. 4, c. 1, lett. c) del d.lgs. 39/2013 e l’incarico è inconferibile. L’inconferibilità dell’incarico ex art. 110 Tuel dopo un’attività professionale per lo stesso ufficio L’art. 4 del d.lgs. 39/2013 impedisce di affidare incarichi diri...
Errata indicazione del CCNL nel bando di gara: la procedura resta valida se il costo...
IN SINTESI L’errata indicazione del CCNL nel bando di gara non porta automaticamente all’annullamento della procedura. Con la sentenza n. 4481 del 07/10/2026, il TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, ha riconosciuto che il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) richiamato dal disciplinare non rispettava l’art. 11 del d.lgs. 36/2023 e l’allegato I.01. Ha però qualificato l’errore come irregolarità priva di portata lesiva. La stazione appaltante aveva calcolato il costo del personale sulle tabelle ministeriali del contratto corretto, e la ricorrente applicava comunque quest’ultimo. Il caso: contratto sbagliato nel disciplinare, costo del lavoro calcolato su quello corretto La clausola della lex specialis In una gara per un servizio di igiene ambientale, l’art. 3.2 del disciplinare imponeva l’applicazione del “CCNL di igiene ambien...
IN SINTESI L’errata indicazione del CCNL nel bando di gara non porta automaticamente all’annullamento della procedura. Con la sentenza n. 4481 del 07/10/2026, il TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, ha riconosciuto che il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) richiamato dal disciplinare non rispettava l’art. 11 del d.lgs. 36/2023 e l’allegato I.01. Ha però qualificato l’errore come irregolarità priva di portata lesiva. La stazione appaltante aveva calcolato il costo del personale sulle tabelle ministeriali del contratto corretto, e la ricorrente applicava comunque quest’ultimo. Il caso: contratto sbagliato nel disciplinare, costo del lavoro calcolato su quello corretto La clausola della lex specialis In una gara per un servizio di igiene ambientale, l’art. 3.2 del disciplinare imponeva l’applicazione del “CCNL di igiene ambien...
Violazione della riservatezza whistleblowing: bastano informazioni indirette per...
IN SINTESI La riservatezza del segnalante è un elemento essenziale della disciplina whistleblowing e non può essere considerata rispettata solo perché l’identità non viene dichiarata espressamente. Con la delibera n. 344 del 9 settembre 2026, ANAC ha sanzionato la violazione della riservatezza ritenendo sufficiente che, dal contenuto e dalle circostanze della vicenda, l’identità del segnalante potesse essere ricostruita. Il caso conferma che la tutela deve essere valutata anche in termini sostanziali: chi gestisce le segnalazioni deve verificare che informazioni, comunicazioni e modalità operative non consentano di risalire al whistleblower. Violazione della riservatezza whistleblowing: cosa stabilisce Anac Il caso esaminato La vicenda esaminata da ANAC riguarda una segnalazione whistleblowing nella quale la tutela della riservatezza del segnalante non è risultata ade...
IN SINTESI La riservatezza del segnalante è un elemento essenziale della disciplina whistleblowing e non può essere considerata rispettata solo perché l’identità non viene dichiarata espressamente. Con la delibera n. 344 del 9 settembre 2026, ANAC ha sanzionato la violazione della riservatezza ritenendo sufficiente che, dal contenuto e dalle circostanze della vicenda, l’identità del segnalante potesse essere ricostruita. Il caso conferma che la tutela deve essere valutata anche in termini sostanziali: chi gestisce le segnalazioni deve verificare che informazioni, comunicazioni e modalità operative non consentano di risalire al whistleblower. Violazione della riservatezza whistleblowing: cosa stabilisce Anac Il caso esaminato La vicenda esaminata da ANAC riguarda una segnalazione whistleblowing nella quale la tutela della riservatezza del segnalante non è risultata ade...
Effetto ripristinatorio del giudicato amministrativo: dopo l’annullamento della...
IN SINTESI L’effetto ripristinatorio del giudicato amministrativo impone alla pubblica amministrazione di cancellare le modifiche della realtà prodotte dall’atto annullato e di riallineare la situazione di fatto a quella giuridica stabilita dal giudice. Con la sentenza n. 327 del 6 ottobre 2026, il TAR Basilicata, Sez. I, ha applicato questo principio a una proroga illegittima di un servizio di gestione di un canile. Annullata la proroga, il titolo che giustificava la prestazione è venuto meno retroattivamente. Il Comune deve quindi liberare la struttura dagli animali senza ulteriori dilazioni. Per i RUP il messaggio è operativo: dopo un annullamento servono atti conseguenti immediati, non attese. L’effetto ripristinatorio del giudicato amministrativo secondo il TAR Basilicata Il caso: proroga annullata e canile ancora occupato Il contenzioso nasce da una sentenza p...
IN SINTESI L’effetto ripristinatorio del giudicato amministrativo impone alla pubblica amministrazione di cancellare le modifiche della realtà prodotte dall’atto annullato e di riallineare la situazione di fatto a quella giuridica stabilita dal giudice. Con la sentenza n. 327 del 6 ottobre 2026, il TAR Basilicata, Sez. I, ha applicato questo principio a una proroga illegittima di un servizio di gestione di un canile. Annullata la proroga, il titolo che giustificava la prestazione è venuto meno retroattivamente. Il Comune deve quindi liberare la struttura dagli animali senza ulteriori dilazioni. Per i RUP il messaggio è operativo: dopo un annullamento servono atti conseguenti immediati, non attese. L’effetto ripristinatorio del giudicato amministrativo secondo il TAR Basilicata Il caso: proroga annullata e canile ancora occupato Il contenzioso nasce da una sentenza p...
Giurisdizione collaudo opere pubbliche: decide il giudice ordinario
IN SINTESI Con la sentenza n. 3403/2026 (TAR Lombardia, Sezione Quarta, pubblicata il 26 giugno 2026) il giudice amministrativo ha chiarito che la giurisdizione sul collaudo di opere pubbliche non spetta al TAR, ma al giudice ordinario. Lo stesso vale per l’escussione della garanzia definitiva. Entrambe le questioni attengono alla fase esecutiva del contratto, priva di poteri autoritativi e governata da diritti soggettivi. Il ricorso presentato da un appaltatore contro l’approvazione del collaudo e contro la richiesta di incasso della garanzia è stato dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione. Il giudizio può essere riassunto davanti al giudice ordinario nei termini dell’art. 11, comma 2, c.p.a. La giurisdizione sul collaudo di opere pubbliche appartiene al giudice ordinario Il principio affermato dal TAR è netto: le controversie sulle risultanze del col...
IN SINTESI Con la sentenza n. 3403/2026 (TAR Lombardia, Sezione Quarta, pubblicata il 26 giugno 2026) il giudice amministrativo ha chiarito che la giurisdizione sul collaudo di opere pubbliche non spetta al TAR, ma al giudice ordinario. Lo stesso vale per l’escussione della garanzia definitiva. Entrambe le questioni attengono alla fase esecutiva del contratto, priva di poteri autoritativi e governata da diritti soggettivi. Il ricorso presentato da un appaltatore contro l’approvazione del collaudo e contro la richiesta di incasso della garanzia è stato dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione. Il giudizio può essere riassunto davanti al giudice ordinario nei termini dell’art. 11, comma 2, c.p.a. La giurisdizione sul collaudo di opere pubbliche appartiene al giudice ordinario Il principio affermato dal TAR è netto: le controversie sulle risultanze del col...
Costo della manodopera nell’offerta economica: il ribasso nominale non decide...
IN SINTESI Con la sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Quarta, 30 settembre 2026, n. 7228, i giudici chiariscono due punti. Primo: il ribasso percentuale si applica alle sole voci ribassabili, perché il costo della manodopera stimato dalla stazione appaltante non è soggetto a ribasso (art. 41, comma 14, d.lgs. 36/2023). Secondo: se il concorrente indica un costo della manodopera superiore a quello di gara, il ribasso nominale può diventare fittizio e la formula del punteggio economico premia un’offerta in realtà meno conveniente. Il vizio non porta all’esclusione, perché le cause di esclusione sono tassative, ma giustifica l’annullamento dell’aggiudicazione per errata attribuzione del punteggio. Il caso: ribasso più alto, ma offerta più cara Una centrale unica di committenza bandiva una procedura aperta, con criterio dell’offerta economicamente p...
IN SINTESI Con la sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Quarta, 30 settembre 2026, n. 7228, i giudici chiariscono due punti. Primo: il ribasso percentuale si applica alle sole voci ribassabili, perché il costo della manodopera stimato dalla stazione appaltante non è soggetto a ribasso (art. 41, comma 14, d.lgs. 36/2023). Secondo: se il concorrente indica un costo della manodopera superiore a quello di gara, il ribasso nominale può diventare fittizio e la formula del punteggio economico premia un’offerta in realtà meno conveniente. Il vizio non porta all’esclusione, perché le cause di esclusione sono tassative, ma giustifica l’annullamento dell’aggiudicazione per errata attribuzione del punteggio. Il caso: ribasso più alto, ma offerta più cara Una centrale unica di committenza bandiva una procedura aperta, con criterio dell’offerta economicamente p...
Consorzio stabile: la consorziata esecutrice deve essere qualificata in proprio
IN SINTESI Nelle gare di lavori, quando un consorzio stabile designa una o più consorziate per l’esecuzione, la consorziata esecutrice deve possedere i requisiti di qualificazione: in proprio oppure tramite avvalimento formale ex art. 104 del d.lgs. 36/2023. Lo ha ribadito il TAR Lazio, Roma, Sez. V ter, 05/10/2026 n. 15572, applicando l’art. 67, comma 1, come modificato dal correttivo (d.lgs. 209/2024). Il consorzio stabile non può più contare su un avvalimento tacito delle proprie risorse a favore dell’esecutrice. Il cumulo dei requisiti resta pieno solo se il consorzio esegue con la propria struttura, senza designare esecutrici. Il principio: l’art. 67, comma 1, dopo il correttivo Il TAR Lazio individua come questione decisiva la corretta applicazione dell’art. 67, comma 1, del d.lgs. 36/2023, nella versione introdotta dal d.lgs. 209/2024, in vigore d...
IN SINTESI Nelle gare di lavori, quando un consorzio stabile designa una o più consorziate per l’esecuzione, la consorziata esecutrice deve possedere i requisiti di qualificazione: in proprio oppure tramite avvalimento formale ex art. 104 del d.lgs. 36/2023. Lo ha ribadito il TAR Lazio, Roma, Sez. V ter, 05/10/2026 n. 15572, applicando l’art. 67, comma 1, come modificato dal correttivo (d.lgs. 209/2024). Il consorzio stabile non può più contare su un avvalimento tacito delle proprie risorse a favore dell’esecutrice. Il cumulo dei requisiti resta pieno solo se il consorzio esegue con la propria struttura, senza designare esecutrici. Il principio: l’art. 67, comma 1, dopo il correttivo Il TAR Lazio individua come questione decisiva la corretta applicazione dell’art. 67, comma 1, del d.lgs. 36/2023, nella versione introdotta dal d.lgs. 209/2024, in vigore d...
Esclusione dalla gara per informazioni false o fuorvianti: la negligenza basta
IN SINTESI Con la sentenza n. 14997/2026, pubblicata il 17 settembre 2026, il TAR Lazio (Sezione Quarta Ter) ha confermato l’esclusione da una gara di un operatore che aveva prodotto certificazioni ISO già revocate e un attestato professionale mai emesso. Per l’esclusione per informazioni false o fuorvianti basta la negligenza, perché l’impresa deve verificare con ogni mezzo la validità dei documenti che presenta. Il principio vale anche quando i documenti servono solo per punteggi premiali o per ridurre la garanzia. La stazione appaltante deve però motivare caso per caso, senza automatismi. Il caso: certificazioni revocate e attestato mai emesso Il giudizio nasce dall’esclusione di un concorrente da un lotto di una procedura ristretta suddivisa in più lotti, indetta da una stazione appaltante del settore ferroviario per servizi di manutenzione (punto 1 dell...
IN SINTESI Con la sentenza n. 14997/2026, pubblicata il 17 settembre 2026, il TAR Lazio (Sezione Quarta Ter) ha confermato l’esclusione da una gara di un operatore che aveva prodotto certificazioni ISO già revocate e un attestato professionale mai emesso. Per l’esclusione per informazioni false o fuorvianti basta la negligenza, perché l’impresa deve verificare con ogni mezzo la validità dei documenti che presenta. Il principio vale anche quando i documenti servono solo per punteggi premiali o per ridurre la garanzia. La stazione appaltante deve però motivare caso per caso, senza automatismi. Il caso: certificazioni revocate e attestato mai emesso Il giudizio nasce dall’esclusione di un concorrente da un lotto di una procedura ristretta suddivisa in più lotti, indetta da una stazione appaltante del settore ferroviario per servizi di manutenzione (punto 1 dell...
Illecito professionale oltre tre anni prima del bando: non scatta l’esclusione...
IN SINTESI Il Consiglio di Stato, Sez. V, con la sentenza 2 ottobre 2026, n. 7292, conferma che un illecito professionale commesso oltre tre anni prima dell’indizione della gara è irrilevante ai fini dell’esclusione. Il limite deriva dall’art. 57, par. 7, della direttiva 2014/24/UE, che fissa in tre anni dalla data del fatto il periodo massimo di esclusione per le cause non automatiche. La sentenza ribadisce inoltre che la sola omissione dichiarativa non è mai una causa autonoma di esclusione, nemmeno se la dichiarazione era richiesta dalla lex specialis. Per RUP e stazioni appaltanti ne discende l’obbligo di datare con precisione il fatto prima di valutarlo. Il limite dei tre anni per il grave illecito professionale La pronuncia chiarisce che è irrilevante il fatto costitutivo della causa di esclusione commesso oltre tre anni prima della indizione della proce...
IN SINTESI Il Consiglio di Stato, Sez. V, con la sentenza 2 ottobre 2026, n. 7292, conferma che un illecito professionale commesso oltre tre anni prima dell’indizione della gara è irrilevante ai fini dell’esclusione. Il limite deriva dall’art. 57, par. 7, della direttiva 2014/24/UE, che fissa in tre anni dalla data del fatto il periodo massimo di esclusione per le cause non automatiche. La sentenza ribadisce inoltre che la sola omissione dichiarativa non è mai una causa autonoma di esclusione, nemmeno se la dichiarazione era richiesta dalla lex specialis. Per RUP e stazioni appaltanti ne discende l’obbligo di datare con precisione il fatto prima di valutarlo. Il limite dei tre anni per il grave illecito professionale La pronuncia chiarisce che è irrilevante il fatto costitutivo della causa di esclusione commesso oltre tre anni prima della indizione della proce...
Rito super-accelerato accesso appalti: il termine di dieci giorni vale solo se la...
IN SINTESI Con la sentenza n. 8/2026, l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha stabilito che il rito super-accelerato accesso appalti previsto dall’art. 36, comma 4, del d.lgs. 36/2023 si applica solo se la stazione appaltante, contestualmente alla comunicazione digitale dell’aggiudicazione, ha adempiuto agli obblighi informativi e ha dato atto delle decisioni sull’oscuramento. Se manca una decisione specifica ed espressa, la sola pubblicazione dell’offerta tecnica oscurata non basta come provvedimento implicito. In quel caso si riespande il rito ordinario dell’art. 116 c.p.a., con termine di trenta giorni anziché dieci. Il caso e i quesiti rimessi all’Adunanza Plenaria Un’azienda sanitaria aveva bandito una procedura aperta, con criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (70 punti all’offerta tecnica, 30 a que...
IN SINTESI Con la sentenza n. 8/2026, l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha stabilito che il rito super-accelerato accesso appalti previsto dall’art. 36, comma 4, del d.lgs. 36/2023 si applica solo se la stazione appaltante, contestualmente alla comunicazione digitale dell’aggiudicazione, ha adempiuto agli obblighi informativi e ha dato atto delle decisioni sull’oscuramento. Se manca una decisione specifica ed espressa, la sola pubblicazione dell’offerta tecnica oscurata non basta come provvedimento implicito. In quel caso si riespande il rito ordinario dell’art. 116 c.p.a., con termine di trenta giorni anziché dieci. Il caso e i quesiti rimessi all’Adunanza Plenaria Un’azienda sanitaria aveva bandito una procedura aperta, con criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (70 punti all’offerta tecnica, 30 a que...